Cos’è il crowdfunding?

Con il termine crowdfunding si intende il processo di raccolta di denaro con il fine di finanziare progetti imprenditoriali. Le campagne di crowdfunding avvengono spesso su appositi portali che, come ricompensa, trattengono una percentuale del capitale raccolto.

La particolarità dei portali crowdfunding, consiste nel fatto che sono rivolti alla folla“crowd” di investitori, in quanto si può partecipare alla raccolta di denaro anche con piccole somme, a partire dai 250 euro.crowdfunding

I diversi modelli di crowdfunding

Si distinguono differenti modelli di piattaforme crowdfunding, a seconda del rapporto che si crea tra i finanziatori e il proprietario del progetto finanziato. Di seguito indichiamo i più diffusi:

  • Equity-based crowdfunding – il modello più diffuso e utilizzato, si intende la situazione nella quale con l’investimento online, si ottengono vere e proprie quote societariee i relativi diritti societari che derivano dalla proprietà di una sua quota; le piattaforme principali in Italia sono MamaCrowd, Assiteca Crowd e StarsUp.
  • Donation crowdfunding– piattaforme attraverso le quali si fanno donazioni senza ottenere nullain cambio, per esempio sono molto diffuse le campagne crowdfunding per sostenere l’elezione dei partiti politici. Esempi in Italia sono Civibanca e Buonacausa.
  • Reward based crowdfunding– modelli di crowdfunding che garantiscono, in cambio di un finanziamento, delle ricompenseche possono essere di diversa natura. Un esempio può essere il caso in cui si finanzia uno spettacolo teatrale e in cambio si riceve un biglietto per la partecipazione allo spettacolo. Le principali piattaforme sono Produzioni dal Basso, Eppela e KissKissBankBank.
  • Social lending o peer to peer landingcrowdfunding– modelli di crowdfunding che rendono possibile realizzare prestiti tra privaticoncordati totalmente online e che prevedono il pagamento di interessi. Smartika e Prestiamoci.

Il fenomeno del crowdfunding in Italia

Il fenomeno crowdfunding in Italia è disciplinato dal “Decreto crescita bis” e il Regolamento CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e Borse).

Quello di cui parliamo, è un fenomeno nato negli ultimi anni e, mentre negli altri Paesi la sua disciplina è stata fatta rientrare in altre discipline già esistenti, l’Italia è stato il primo paese in Europa a creare una nuova normativa specifica che riguarda solamente l’equity crowdfunding.

L’Italia è stato uno dei primi Paesi a dotarsi di una specifica disciplina anche perché la sua struttura imprenditoriale è basata in gran parte sulle piccole e medie imprese.

Come noto, soprattutto dopo la crisi del 2008, per le imprese italiane e ancora di più quelle appena nate conosciute come “start-up”, è molto difficile reperire finanziamenti da terzi per sviluppare la produzione.

La caratteristica più avvincente delle start-up innovative è certamente quella di avere la possibilità di vendere quote societarie, come se fossero delle società per azioni, per riuscire a finanziare lo sviluppo del progetto societario. Questo procedimento viene chiamato equity crowdfunding.

Il “Decreto crescita bis”, aiuta a comprendere che il fenomeno del crowdfundingè visto come uno strumento che può fornire un grande incentivo alla crescita economica del nostro Paese, attraverso l’ampliamento delle possibilità di finanziamento, sfruttando il potenziale di Internet.

Il “Decreto crescita bis”, inoltre, ha delegato alla CONSOB di individuare e imporre specifiche norme che rendano il mercato dell’equity crowdfunding un mercato trasparente, affidabile e sicuro così da guadagnare la fiducia degli investitori.

La CONSOB ha adottato il nuovo regolamento a partire dal 26 giugno 2013.

In particolare le norme si rivolgono a uno specifico tipo di start-up, quelle definite innovative.

Il perché è abbastanza ovvio, come abbiamo detto prima, solo le start-up innovative possono ricorrere alla vendita di quote societarie per ottenere finanziamenti esterni.

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Il crowdfunding: i portali online

Oltre che a definire i players, come le start-up innovative e gli investitori, e le norme che disciplinano il gioco, il “Decreto crescita bis” ha definito anche il “luogo del gioco” designando una particolare tipologia di piattaforme:i portali di equity crowdfunding.

Questi portali, totalmente gestiti online, sono i luoghi virtuali che gli investitori consultano per decidere se, e su quale progetto, investire.

Queste piattaforme sono vigilate dalla CONSOB che attraverso regole ferree ne garantisce l’affidabilità.

I portali di crowdfunding forniscono agli investitori informazioni sulle singole start-up che stanno effettuando la vendita di quote azionarie per recepire finanziamenti.

Tutte le informazioni vengono inserite in apposite schede dettagliate, disponibili per ogni start-up che ha una campagna attiva.

I portali di crowdfunding: chi può gestirli?

Come abbiamo sottolineato in precedenza, questi portali sono vigilati attentamente dalla CONSOB, che ne garantisce l’affidabilità e la qualità del servizio.

Per questi motivi coloro che possono gestire i portali di crowdfunding, sono:

  • I soggetti autorizzati dalla CONSOB e iscritti nell’apposito registro;
  • Le banche e le imprese di investimento (SIM) già autorizzate alla prestazione di servizi di investimento.

Sul sito della CONSOB è possibile visualizzare la lista dei soggetti che detengono tali caratteristiche e quindi i soggetti gestori dei portali autorizzati dalla legge.

crowdfunding

I portali di crowdfunding: due differenti registri

Il regolamento della CONSOB prevede che tutti i soggetti che gestiscono un portale siano iscritti ad un registro. Tale registro è composto da due sezioni: quella ordinaria (A) e quella speciale (B).

Ordinaria

All’interno della sezione ordinaria, troveremo tutti i soggetti che sono autorizzati dalla CONSOB, la quale ha verificato il rispetto dei requisiti necessari.

Questi requisiti sono:

  • Forma societaria: società di capitali;
  • Il possesso dei requisiti di onorabilità dei soci di controllo;
  • Il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità, da parte dei soci con funzioni amministrative;
  • La presentazione di una relazione sulla struttura della propria attività d’impresa.

Se si perde uno qualsiasi di questi requisiti, si viene immediatamente cancellati dal registro.

Speciale

Nella sezione speciale, invece, vengono indicati i secondi soggetti già abilitati alla gestione di un portale di crowdfunding, ovvero coloro che sono indicati come i “gestori di diritto”: le SIM.

La CONSOB può in qualsiasi momento richiedere ai soggetti iscritti di fornire la documentazione necessaria così da vigilare il rispetto dei requisiti sopra elencati.

L’obiettivo della vigilanza della CONSOB è quello di rendere il mercato estremamente trasparente, così che gli investitori possano essere completamente coscienti su cosa stanno investendo.

A questo proposito per facilitare la comprensione dell’investimento ogni portale deve possedere una relativa informativa che indichi tutte le sue informazioni e, inoltre, la CONSOB mette a disposizione sul proprio sito la scheda “investor education” per fornire una sorta di libretto di istruzioni per coloro propensi ad un investimento attraverso i portali online.

report-crowdfunding

In conclusione riportiamo un dato preso dal report di Starteed sull’ammontare del crowdfunding in Italia, che ha analizzato che il totale raccolto dal crowdfunding fino ad oggi in Italia è pari a 133.197.153 €, di questi ben 41.406.243 € solo nel 2017.

Dal 2016 al 2017 l’importo complessivo raccolto è aumentato del 45% e per il 2018 è prevista una crescita ancora più alta.

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