Start-up innovativa

Le società che possono essere classificate come start-up innovative sono sempre più numerose e per chi non è del settore può essere complicato riuscire a capire in parole semplici cosa si intende quando si afferma che una società è una start-up innovativa.

In questo articolo cercheremo di chiarirvi le idee.

Cos’è una start-up innovativa?

Intuitivamente, quando si parla di start-up innovativa si pensa a una società di recente nascita che abbia come oggetto la produzione di un prodotto o la prestazione di un servizio innovativo.

A grandi linee questa affermazione non è sbagliata ma una società, per essere classificata come start-up innovativa, deve possedere alcune specifiche caratteristiche.

Le norme che regolano il funzionamento delle start-up innovative sono il “Decreto crescita bis” del 2012 e il regolamento della CONSOB in vigore dal 26 giugno 2013.

Il “Decreto crescita bis” del 2012, ha definito ed elencato le caratteristiche che una società deve possedere per essere definita una start-up innovativa.

Tale Decreto sancisce che:

Sono start-up innovative quelle società, anche in forma di cooperativa, che non sono quotate in borsa e che hanno le seguenti caratteristiche:

  • La maggioranza del capitale sociale deve essere posseduto da persone fisiche dal momento della costituzione della società fino ai 24 mesi successivi;
  • Sede principale in Italia o in un altro Paese UE ma con almeno una filiale in Italia;
  • La società non deve operare da più di 60 mesi (5 anni, lasso di tempo aumentato con un dl nel 2015, infatti prima era di 4 anni);
  • Il totale del valore della produzione annua non deve superare i 5 milioni di euro;
  • Non può distribuire utili;
  • L’oggetto sociale deve contenere prevalentemente lo sviluppo o la produzione di prodotti innovativi, ad alto contenuto tecnologico;
  • Non può essere costituita per effetto di una fusione, scissione o cessione d’azienda;
  • Deve possedere almeno una delle seguenti caratteristiche:
  1. Destinare almeno il 15%(ridotto nel 2013, prima era al 20%) dell’importo maggiore tra fatturato e costi annui in ricerca e sviluppo.
  2. Impiegare personale qualificato per 1/3 della propria forza lavoro;
  3. Deve essere titolare di un brevetto registrato o di un software originario registrato.

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Start-up innovativa: vantaggi

La normativa ha anche previsto tre deroghe in favore delle start-up innovative:

  • È consentita la riduzione di capitale, in caso di perdite, entro due esercizi anziché entro uno;
  • È consentita la creazione di “categorie di quote”con diritti diversi rispetto a quelle ordinarie;
  • Le start-up innovative che hanno forma di s.r.l. possono offrire al pubblico le proprie quote societarie, a differenza delle comuni s.r.l. per le quali ciò è vietato.

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Riguardo alla possibilità di offrire quote societarie in cambio di investimenti, negli ultimi anni sono sempre più diffuse le start-up che attivano “campagne di equity crowdfunding”.

Attraverso questo tipo di campagne le start-up innovative hanno la possibilità di vendere proprie quote societarie, come se fossero delle società per azioni, in cambio di  denaro da investire nello sviluppo del   progetto societario.

Start-up innovative: 5 requisiti di trasparenza

Le start-up innovative, come abbiamo visto, godono di importanti benefici rispetto alle tipologie standard di societàe, proprio per questo, sono tenute a fornire sul proprio sito le seguenti informazioni, aggiornate e coerenti:

  1. Data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del notaio;
  2. Sede della società
  3. Oggetto sociale;
  4. Descrizione dell’attività svolta;
  5. Elenco dei soci;
  6. Elenco società partecipate;
  7. Indicazioni sui titoli di studio e delle esperienze personali dei soci e del personale della start-up
  8. Indicazione dell’esistenza di relazioni con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  9. Ultimo bilancio depositato.

Start-up innovative: che ruolo hanno gli incubatori?

La normativa considera le start-up innovative una tipologia societaria che, se sfruttata bene, può apportare ampi benefici allo sviluppo economico del Paese.

A tal fine, oltre che a garantirgli vantaggi fiscali e amministrativi, la normativa italiana ha anche previsto una particolare categoria di soggetti chiamati “incubatori”.

Gli incubatori non sono altro che società di capitali che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start-up innovative. Sono degli ambienti favorevoli all’imprenditorialità.

Per essere classificata come un incubatore, una società deve avere delle specifiche caratteristiche, sancite dal Decreto Ministeriale 22 pubblicato il 20 gennaio 2017 sulla Gazzetta Ufficiale.

Requisiti minimi per essere incubatori certificati:

  • Disporre di strutture e spazi adeguati ad accogliere le imprese innovative.
  • Disporre di una struttura tecnologica adatta, ovvero con connettività alla banda ultralarga, sale-riunioni hi-tech ecc.
  • Devono possedere persone amministratrici con competenza riconosciuta e messa a disposizione delle società nascenti.
  • Devono collaborare con le università, i centri di ricerca e partner finanziari che siano attivi nel settore delle start-up innovative.

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